La corruzione nasce dall'inflazione delle norme

Italia

Il contrasto ai fenomeni corruttivi in rapporto al problema dell’inflazione legislativa

di Fedele Cuculo

Quando ci si accinga allo studio di casi, consistenze e condizioni germinative riconducibili al fenomeno cor- ruttivo, non potrebbe senza dubbio farsi a meno di ri- conoscere la sussistenza - nel quadro dei correlativi pro-cessi causali- di quel peculiarissimo rapporto di implicazione che stabilmente intercorre tra corruzione ed inflazione normativa.

Su di un piano più generale, val la pena di osservare come - dalle precursioni dei maestri fondatori, trascor- rendo lungo i sentieri della lezione weberiana e fino ad arrivare agli approdi disciplinari più recenti - la sociolo- gia giuridica abbia costantemente rivolto, seppur se- condo le diverse accentuazioni suggerite dalle differenti epoche storiche, serratissime riflessioni critiche all’indi- rizzo degli effetti perversi scaturibili, sul piano degli or- dinamenti sociali e normativi, a partire dai fenomeni di inflazione legislativa (si pensi emblematicamente alla do-glianza formulata da Montaigne negli Essais [III, 13]: “Nous avons en France plus de lois que tout le reste du monde ensemble, et plus qu’il n’en faudrait pour régler le monde”; oppure a quell’incertezza da sovrapprodu- zione normativa capace di sviluppare nella comunità dei destinatari l’inquietudine statica e misoneista descritta da Jean Carbonnier in Flexible droit1). 

L’osservanza nei confronti di regole normative troppo numerose rischia così di venire dissolvendosi, come se esistesse - chiosa Jean Carbonnier in L’inflation des lois2 - una sorta di punto critico della pressione legale, che diventa parossistica sulla scorta di un terribile otti- mismo giuridico. 
D’altra parte, per il vero, pochissimi ambiti della re- golazione giuridica hanno saputo suscitare forme più complesse ed intense di superfetazione legislativa rispetto al tentativo di articolare rimedi, contrasti e punizioni nei riguardi delle vicende corruttive, in particolar modo di matrice pubblica3. 
Certamente, ogni fenomeno, ogni processo di infla- zione legislativa insistente su singoli settori della regola- zione giuridica tradisce la sussistenza ricorrente, si di- rebbe incontenibile, di interessi sociali profondi che riemergono in guisa carsica e che il legislatore si incarica, volta a volta, di far rifluire in formalità normativa, in-sieme alla testimonianza di un’impotenza4 icastica ed apparentemente irriducibile5. 

Eppure, a dispetto delle più virtuose legum rationes, l’inclinazione all’inflazione legislativa potrebbe rivelarsi ancor più problematica e deleteria nelle ipotesi di vicende corruttive pubbliche: qui, i rischi di una perversione vor- rebbe dirsi circolare derivante dalla stratificazione in- flattiva dei sedimenti normativi esprimono la pericolosa potenzialità di un avvitamento regolativo, in virtù del quale il sistema giuridico - intervenendo nella direzione di circoscrivere gli spazi di inefficacia del contrasto ap- prestato - finisce in realtà per estenderlo ed aggravarlo. 

Come meglio segnalato d’appresso, tale pericolo di avvitamento inflattivo può svilupparsi in chiave sogget- tiva ed oggettiva, tanto nei termini della perplessa com- plicazione dei rapporti di competenza che intercorrano tra le diverse soggettività istituzionali coinvolte nella ge- stione del contrasto al fenomeno corruttivo (pensiamo alle indagini di polizia giudiziaria, ai poteri del giudice e a quelli persino commissariali dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, alle prerogative prefettizie e del Mini- stero dell’Interno, etc.), quanto nell’appesantimento delle vischiosità decisionali veicolato dagli effetti di addensa- mento burocratico che derivano dalla stratificazione nor- mativa6. 

Osservando la declinazione di tali fenomeni secondo una diversa prospettiva (quella riconducibile all’intensa attività di contrasto e repressione condotta dalle autorità giudiziarie), viene in rilievo la profilazione di un nuovo lineamento di costituzione materiale: in virtù di questo ri- salente e pronunciato processo di trasformazione, poteri e valori già saldamente impiantati nella formalità del tes- suto costituzionale (l’indipendenza della magistratura, il principio di legalità applicato all’azione politica ed am- ministrativa) addivengono a conoscere una rinnovata dislocazione materiale (la giustizia intesa quale espres- sione specifica del più generale principio della verità nel diritto7 (come sua conformità all’essenza costituzionale), il primato della Consulta e dell’ordine giudiziario), fi- nendo col diventare - luhmanianamente - una sorta di co- dice comunicativo ed interpretativo impiegabile nell’a- nalisi (dell’assetto) dei rapporti tra sistema politico e sistema giuridico/giudiziario. 

Quando si riflette intorno al tema dei fenomeni cor- ruttivi e della loro regolazione giuridica di senso pre- ventivo o repressivo, si diventa immediatamente consa- pevoli della circostanza di stare perseguendo il tentativo - perennemente incerto ed inconcluso - di focalizzare in chiave critica una serie assai articolata e diversificata di fattispecie che si distinguono al proprio interno in termini di matrici e provenienze soggettive, orientamenti cultu- rali individuali, fattori causali ambientali, consistenze quali-quantitative, interessi coinvolti, latitudini territoriali e geografiche e profili istituzionali di riferimento. 

D’altra parte, per quanto possa in questa sede rile- vare, i fenomeni di corruzione si rendono interpretabili come la declinazione sociale di una certa natura deside- rante delle pulsioni individuali, corrispondente a quella dimensione onnivora di appetiti che concupiscono i beni dell’esistenza e l’orizzonte della loro più estesa acquisi- zione: “...il sentimento della potenza e della considera- zione che procura il semplice fatto del possedere - rileva Max Weber8 - ha in tutto ciò la sua parte; là dove la fan- tasia di un intero popolo è indirizzata solo verso le gran- dezze puramente quantitative [...] questo ‘romanticismo delle cifre’ agisce con un fascino irresistibile su quei com- mercianti che sono, a modo loro, poeti”. 

La consapevolezza di questo tratto per così dire ir- riducibile (nel senso di inestirpabile) della natura indivi- duale e sociale rinvenibile nelle collettività prese in esame non viene certo qui valorizzata nella direzione di appre- stare - seppur in forma indiretta, mediata od implicata - quella che potrebbe apparire una piega di orientamento giustificativo filosofico rispetto alla diffusione del ma- laffare corruttivo e nemmeno un tentativo di tempera- mento o ridimensionamento del carattere di lesività, di offensività morale e sociale che le vicende di corruzione di per sé comportano e veicolano: essa considerazione, però, serve a valutare con ogni scrupolo ricognitivo le connessioni palmari e nascoste che intervengono a legare lo sviluppo delle società nazionali con l’evoluzione dei quadri normativi posti a presidio dei livelli auspicati di legalità e regolarità nel funzionamento della pubblica am- ministrazione. 

La variegatezza del compendio fenomenico poten- zialmente sussumibile nell’alveo di questa ricostruzione deve indurre di necessità alla perimetrazione quanto- meno territoriale e cronologica della vicenda storico-so- ciale che si intende approfondire rispetto alle linee di ar- ticolazione e di diffusione delle condotte corruttive dislocate all’interno di singoli apparati burocratici.

 

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