Questo disegno di legge replica quasi tel quel il Disegno di legge costituzionale che, Relatore il Sen. Elia, è stato proposto per l’Aula in data 16 maggio 1990 dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali).
Con una sola aggiunta, costituita dalla previsione di un limite temporale per il riesame eventualmente richiesto da una Camera: sessanta giorni, in allineamento rispetto al termine previsto per la conversione dei decreti legge.
A quell’altezza di tempo (1990) la questione del tempo impiegato nella “fabbrica della legge” non era considerata significativa, come invece pare sia oggi.
Per il resto è evidente che quella congegnata nel 1990 era (è) una formula capace di generare un sistema quasi “ottimo”. Un sistema ancora formalmente bicamerale, ma sostanzialmente monocamerale. Con i benefici del primo, senza i (possibili) malefici del secondo.
Nei relativi Atti parlamentari si trova (anche con la più ampia citazione della migliore dottrina) un esemplare inquadramento della materia. Esemplare tanto in termini di tecnica parlamentare, quanto in termini di logica e ragione politica.
L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70 – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali di natura politica o che importino variazioni del territorio di formazione ed approvazione di bilanci e consuntivi di conversione dei decreti-legge»
Dopo l’articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 70-bis. Salvo quanto disposto dall’articolo precedente, il disegno di legge approvato da una Camera è trasmesso all’altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dall’annuncio un terzo dei componenti di questa non richieda che il disegno di legge sia sottoposto all’approvazione della Camera di appartenenza.
Successive richieste di riesame da parte di ciascuna Camera possono essere presentate entro trenta giorni dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il riesame non può comunque essere protratto per più di sessanta giorni.
Il procedimento legislativo è concluso quando il disegno di legge risulti approvato da entrambe le Camere nell’identico testo, o quando manchi una richiesta di riesame alle condizioni prescritte nei commi precedenti».
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